Art. 1.

      1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 362. (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

      2. La persona informata ha facoltà di farsi assistere, nel corso dell'assunzione delle informazioni, da un avvocato, il quale si attiene alle prescrizioni date dal pubblico ministero alla persona informata per le esigenze processuali.
      3. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».